Normativa sulla circolazione stradale
Il battistrada, dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza.
La profondità degli intagli principali di esso dovrà essere di almeno 1,60 mm per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 mm per i motoveicoli e di almeno 0,50 mm per i ciclomotori. Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all’incirca i tre quarti della superficie dello stesso.
Il codice della strada prevede che circola con gomme lisce e usurate non solo è punibile solamente con sanzioni amministrative pecuniari, ma per tale violazione è prevista la decurtazione di 2 o 3 punti dalla patente di guida.
L’art. 72 del Codice della strada, dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi, prevede che i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati, di pneumatici o sistemi equivalenti.
Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338.
All’art. 79 del C.d.S. si parla dell’efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione, prevede che i veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento.
Inoltre, rimanda al regolamento (D.P.R. 495/92) per le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda gli pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1 del presente codice e all’articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. La misura della sanzione è da euro 1.183 a euro 11.835 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.
Altra citazione per la tematica dei pneumatici si trova all’art. 175 sempre del C.d.S. Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.
Infatti, al comma secondo, afferma che è vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, per i veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione.
Un buon pneumatico è sinonimo di sicurezza per chiunque guida.